Art. 4.
(Intangibilità della sfera personale).

      1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni vigenti sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è fatto divieto al datore di lavoro, al committente nei rapporti di lavoro di cui al capo III, al formatore, al tutore e al selezionatore di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali, sulle condizioni di salute, sullo stato matrimoniale o di famiglia, sullo stato di

 

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gravidanza, sui comportamenti e sugli orientamenti sessuali della lavoratrice e del lavoratore, nonché su ogni altra circostanza non rilevante ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.